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Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati (Art. 35, c. 3)


Dichiarazioni sostitutive
Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:
"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000" (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Pertanto, in base all'art. 40, comma 2, DPR 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"
Tale regola vale solo per le pubbliche amministrazioni italiane. Per i certificati rilasciati per l'estero, la dicitura di cui sopra non deve essere apposta. In suo luogo, viene apposta la seguente dicitura: "Ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero" (come stabilito dalla Circolare n.5/2012 del Ministero della pubblica amministrazione).
Questo significa che l'amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo da € 16,00 (imposta aumentata dal D.L. 26.04.2013 n. 43).
I certificati possono essere rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo per i casi elencati nel D.P.R. 642/72 Tab. All. "B", come ad es. uso "pensione" (art.9 tab. B), uso "applicazioni leggi tributarie" (art.5 tab. B), uso "procedimenti giurisdizionali" (art.12 tab. B) o nei casi previsti da altre norme speciali. Si segnala, in particolare l'art. 11 della tab. B del DPR 642/72, che si riferisce direttamente alla scuola: "Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime. Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche. Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o alla frequenza dell'insegnamento religioso".
Il cittadino ha l'obbligo di citare all'amministrazione a cui fa richiesta di certificazione l'uso e la norma che esenta dall'imposta di bollo, che deve essere citata obbligatoriamente sul certificato rilasciato.
Non si tratta di un nuovo costo: i certificati destinati ai privati hanno sempre pagato la marca da bollo. Con questa disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo, cioè l'uso dell'autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico devono accettare solo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive.
Per presentare, invece, un certificato ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc., servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa deve essere apposta una marca da bollo da € 16,00 tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
I modelli di dichiarazione sostitutiva sono presenti nella sezione modulistica della scuola.

Acquisizione d'ufficio dei dati
Per l'acquisizione d'ufficio dei dati si rimanda alla sezione "controlli sulle imprese".
Questa Istituzione scolastica effettua, altresì, controlli d'ufficio sulla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive.